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D.M. MIUR 05.08.2010

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e educative e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2010/2011. (G.U. 20.11.2010, n. 272)

Art. 2 - Dotazioni provinciali

2.1. Il Dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli Enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse.

2.2. La ripartizione di cui al comma 1 è preceduta dall'accantonamento, effettuato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, per ciascun profilo professionale, di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale, da utilizzare per fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonchè al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessità. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto.

2.3. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle "B", "C" e "D", costituenti parti integranti del presente decreto anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui all'art. 1.4.

2.4. Previa informativa alle Organizzazioni sindacali i Direttori generali degli Uffici scolatici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medes

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