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D.P.R. 02.08.2010, n. 164

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO. (G.U. 06.10.2010, n. 234)

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.

4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di seguito denominato: «Ministero».

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