Circolare PCM 28.04.2010, n. 5
Art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009) - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici. (G.U. 23.06.2010, n. 144)
1. Premessa
Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, sono state introdotte delle misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare, anche per tal via, la produttività del settore pubblico. Tra queste misure, sul presupposto della rilevanza della collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, sono state disciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilità disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il medico.
Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e richieste di chiarimento circa la portata applicativa dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.
Considerata la novità e la rilevanza della questione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.
2. Il contesto di riferimento
L'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (False attestazioni o certificazioni) in generale prevede che:
" 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
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