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Determinazione 26.04.2010, n. 37547.

Formula iniziale

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, gli articoli 13 e 14 recanti disposizioni tese ad assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica anche attraverso l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 15 della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, che le amministrazioni pubbliche nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 14, sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere Generale dello Stato;

Considerato che la ricognizione delle Amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio;

Considerato che già con le circolari di questa Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 19 novembre 2007 e n. 32 del 19 novembre 2008, diramate ai sensi dell'articolo 32, del decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono stati individuati gli enti e le società per i quali è previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti;

Atteso che sono esclusi dalle disposizioni di cui al predetto articolo 15, gli enti ed organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbl

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