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D.M. MIUR 22.04.2010, n. 39.

Art. 2 -

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 sexies della legge n. 167 del 24 novembre 2009 è sciolta la riserva - con la quale sono iscritti condizionatamente nelle graduatorie ad esaurimento - ai docenti che hanno partecipato con riserva, per mancanza del requisito di servizio, ai corsi indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ed hanno superato l'esame di Stato, conseguendo l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento, nonché il diploma di specializzazione sul sostegno, purchè abbiano maturato 360 giorni di servizio alla data del 22 dicembre 2005.

Non possono chiedere lo scioglimento della riserva ai sensi del presente articolo i docenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, destinatari dell'art. 1, comma 4 septies della legge n.167/09.

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