C.M. MIUR 29.12.2010, n. 100
D.M. n 99 del 28 dicembre 2010.- Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L'ulteriore anno necessario per raggiungere la "quota 96" può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 99 fissa, all'art. 1, il termine finale dell'11 febbraio 2011 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine dell'11 febbraio 2011 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2011.
Sempre entro la medesima data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine dell'11 febbr
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