Decreto legislativo 30.12.2010, n. 235
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive».
2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.