Decreto legislativo 30.12.2010, n. 235
1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 4 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 12, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificità di cui al decreto del Presidente della
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