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D.M. MIUR 28.12.2010, n. 99.

Formula iniziale

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c.11 come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto l'art. 72 c. 7 della medesima L 133 che rende discrezionale da parte dell'Amministrazione l'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età;

Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5;

Visto l'art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri per l'applicazione dell'art.72 cc. 7 e 11;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell' art. 1 del Regolamento, deve essere fissata l

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