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Informativa Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.12.2010, n. 181

Interventi in applicazione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Come anticipato con messaggio n. 171/2010 del 16 dicembre 2010 si comunicano gli ulteriori interventi realizzati per l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto.

Riduzione dei trattamenti economici lordi superiori a 90.000 e 150.000 euro

L'articolo 9, comma 2, prevede che, per il periodo 2011/2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti siano ridotti del 5% se superiori a euro 90.000, per la parte eccedente e fino a euro 150.000, e del 10% se superiori a euro 150.000.

Per l'individuazione in SPT dei trattamenti economici lordi per i quali operare le suddette riduzioni si procede determinando mensilmente il montante lordo liquidato nel corso dell'anno, comprensivo di tutti gli arretrati sia relativi all'anno corrente che per anni precedenti, sia delle competenze fisse che di quelle accessorie.

La riduzione viene poi applicata con ritenuta mensile, assicurando il pagamento delle ritenute previdenziali senza considerare la riduzione, in quanto la norma stabilisce che tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

In questo modo alla fine dell'anno la riduzione risulterà applicata su tutti gli emolumenti liquidati in SPT, con la sola esclusione di eventuali somme corrisposte da altri soggetti e comunicate a SPT ai fini CUD dopo la chiusura della rata di dicembre.

In questo caso sarà comunque effettuato un conguaglio di fine anno.

A tale scopo sarà rilasciata l'opportuna modifica alla procedura per la comunicazione delle somme valide ai fini CUD, anche per le segnalazioni di eventuali somme ridotte alla fonte nel caso in cui si tratti di importi superiori a 90.000 euro.

Per quanto sopra esposto eventuali assegni da non considerare nel trattamento complessivo ai fini della riduzione non potranno essere inseriti in SPT per il pagamento.

Blocco di classi e scatti per il personale non contrattualizzato

L'articolo 9, comma 21, stabilisce che per il person

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