D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo III - Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge
1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo:
a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.
b) i titolari di impresa individuale;
c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;
2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1:
a) i liberi professionisti costituiti in associazione;
b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di ab
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