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D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 03.05.2011, n. 101)

Capo IV - Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 14 - Condizioni di ammissibilità

1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) la domanda di finanziamento è pervenuta fuori termine;

b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato;

c) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;

d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;

e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, nè valutare la congruità dei costi stessi;

f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, manca l'accordo contrattuale.

2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale, purché gli stessi risultino individuabili;

b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;

c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario o dell'accordo contrattuale;

d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanzi

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