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D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 03.05.2011, n. 101)

Capo IV - Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 16 - Formazione delle graduatorie

1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quote stabilite dall'articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento.

2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3.

3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.

4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.

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