IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 03.05.2011, n. 101)

Capo IV - Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 18 - Modalità di erogazione del contributo

1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente.

2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonché all'esito delle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In particolare, il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:

a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;

b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, r

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.