Legge 30.12.2010, n. 240
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 35
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. 36
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'i
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