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CCNI 16.02.2010

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.

2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2010/11.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, in concomitanza alla definizione degli organici per l'a.s. 2010/11 con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi, in corso di emanazione, della legge 133/2008 e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente educativo ed A.T.A. interessato.

5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.L.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

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