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CCNI 16.02.2010

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 3 - Mobilità professionale - Destinatari

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra), della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall'O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.

In particolare può chiedere il passaggio:

- nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo;

- nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione 1 all'insegnamento nelle scuole primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;

b) il personale insegnante

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