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CCNI 16.02.2010

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 6 - Sedi disponibili per le operazioni di mobilità

1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 124/1999.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare 2 ;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

Dalle predette disponibilit

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