CCNI 16.02.2010
Titolo III - Sezione personale educativo
1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o speciale)e per non più di tre province.
2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 39 e dall'apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell'apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell'O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.
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