CCNI 16.02.2010
Titolo IV - Sezione personale A.T.A.
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compreso il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale -per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza
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