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CCNL 12.02.2010

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 febbraio 2010 relativo al personale dirigente dell'area I - Quadriennio normativo 2006 - 2009 - Biennio economico 2006 - 2007. (G.U. 25.02.2010, n. 46)

Titolo II - Rapporto di lavoro

Capo II - Norme disciplinari responsabilità disciplinare

Art. 13 - Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Amministrazione, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento.

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

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