C.M. MIUR 12.02.2010, n. 13
Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: - enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; - associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; - università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
1) Premessa
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
- agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale pre
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