Direttiva PCM 25.02.2010, n. 4
Attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Il quadro normativo
Con le riforme contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, il legislatore ha creato un complesso sistema che ha quale obiettivo unitario la definizione di obblighi e standard di comportamento delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici oggettivi, misurabili e concretamente giustiziabili con l'azione collettiva.
Da un lato, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 198/2009 prevede che, in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici la cui violazione legittima alla proposizione dell'azione collettiva per l'efficienza, la concreta applicazione del decreto in oggetto alle amministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici sia subordinata alla emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati e, nel caso di regioni ed enti locali, che siano adottati su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Dall'altro lato, le pubbliche amministrazioni dovranno definire gli standard in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, mentre i concessionari di servizi pubblici, soggetti agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e inoltre agli standard stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, agiranno, a norma dell'articolo 11, secondo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del
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