D.P.C.M. 25.02.2010
1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2002 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per le pari opportunità, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita al Ministro per le pari opportunità, al supporto all'attività degli organismi collegiali operanti presso il Dipartimento.
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