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D.P.C.M. 25.02.2010

Organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità. (G.U. 17.05.2010, n. 113)

Art. 3 - Ministro per le pari opportunità

1. Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, può costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

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