D.P.C.M. 25.02.2010
1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro. Coordina, in particolare, le iniziative per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori.
2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.
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