D.P.R. 01.02.2010, n. 76
Capo I - Principi generali
1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
4. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri
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