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D.P.R. 01.02.2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (G.U. 27.05.2010, n. 122 - S.O. n. 109)

Capo I - Principi generali

Art. 5 - Attività di raccolta e analisi di dati

1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.

2. Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

3. L'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

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