D.P.R. 01.02.2010, n. 76
Capo II - Organizzazione e funzionamento
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica sei anni 2 e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.
Comma così modificato dall'art. 14, comma 4 bis, D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79.
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