C.M. Economia e delle Finanze 26.01.2010, n. 4
Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, prevede che i consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-RGS.
Ora, considerato che l'ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato è stato effettuato con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2005, in osservanza della richiamata disposizione, con la presente circolare si dettano istruzioni per lo svolgimento delle operazioni amministrativo-contabili finalizzate alla formazione dei nuovi inventari dei beni in uso alla data del 31 dicembre 2010.
In proposito, si sottolinea la rilevanza degli adempimenti disposti, i quali comporteranno, da parte delle Amministrazioni statali, la rinnovazione delle scritture contabili dei beni mobili in dotazione e coinvolgeranno, nella istituzionale attività di controllo e vigilanza sul patrimonio dello Stato, tutti gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito, 'uffici riscontranti').
1. ASPETTI INTRODUTTIVI
Al fine di un compiuto inquadramento giuridico delle istruzioni impartite, si reputa opportuno fornire alcuni cenni preliminari sulla disciplina di settore, sull'ambito di applicazione, sulla classificazione dei beni in categorie e sulla formazione degli inventari, dando adeguata evidenza delle principali novità.
1.1. PROFILI NORMATIVI E PRASSI AMMINISTRATIVA
La normativa concernente l'amministrazione dei beni mobili di proprietà dello Stato è regolata, in via generale, dagli articoli 1 e 2 del R.D. 18
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