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Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 12.01.2010, n. 1

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi. (G.U. 20.03.2010, n. 66 - S.O. n. 56)

1. Premessa

Questa Autorità, con le determinazioni n. 16/23 del 5 dicembre 2001 e n. 13 del 15 luglio 2003, ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e di concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Alla luce del mutato assetto normativo introdotto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice") si è ritenuto opportuno riesaminare la materia, tenendo conto dei quesiti pervenuti e delle questioni poste all'attenzione dell'Autorità. A tal fine, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del Codice, l'Autorità ha predisposto un documento riassuntivo delle tematiche apparse di maggior rilievo, individuate in base alle indicazioni emerse dalla prassi applicativa ed all'impatto atteso sui destinatari del provvedimento (stazioni appaltanti ed operatori privati). In applicazione del principio di collaborazione e di ascolto delle istanze degli operatori, l'Autorità ha avviato una formale procedura di consultazione preventiva online e un'audizione per garantire la partecipazione diretta e fattiva delle amministrazioni e delle categorie interessate. L'Autorità ha adottato la seguente determinazione, pertanto, con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di una maggiore certezza dei rapporti, di una più accentuata garanzia delle procedure, di una migliore efficienza delle relazioni di mercato.

2. Inquadramento generale

Obblighi della stazione appaltante

La norma recepisce il contenuto dell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, La norma recepisce il contenuto dell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, senza distinguere tra cause di esclusione obbligatoria e facoltativa, come invece avviene nella citata direttiva: pertanto, in presenza di una delle ipotesi ricomprese nell'articolo 38, sussiste l'obbligo in capo alla stazione appaltante di escludere il con

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