D.M. MIUR 15.01.2010, n. 6
Titolo III - Disposizioni comuni
1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
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