D.M. MIUR 15.01.2010, n. 6
Titolo III - Disposizioni comuni
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
3. Per l'anno scolastico 2009-2010, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2009-2010, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'articolo 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.
5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, h
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