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D.M. MIUR 18.06.2010, n. 138

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. (G.U. 25.08.2010, n. 198)

Art. 15 - Alunni

1. Al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie:

- categoria 1 - figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee;

- categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola;

- categoria 3 - figli di italiani e non che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione è subordinata alla disponibilità di posti.

2. Hanno priorità di accesso alla Scuola gli alunni appartenenti alla categoria 1, ovvero fratelli o sorelle di alunni già iscritti; allievi con particolari profili di eccellenza; allievi con «domanda del sociale» che sottendono la presenza oggettiva di situazioni di particolare delicatezza o indigenza in condizioni di merito scolastico eccellente. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti nelle classi avviene secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di gestione della Scuola. Contro le decisioni concernenti la mancata iscrizione di un alunno è possibile produrre ricorso al consiglio di amministrazione.

3. La valutazione degli alunni segue, di norma, i criteri, le procedure, la scansione temporale, la modulistica e il sistema di votazione in uso nelle Scuole Europee di tipo I. Il consiglio di classe decide sull'ammissione alla classe successiva. Avverso le decisioni di non ammissione alla classe successiva può essere prodotto ricorso al consiglio di amministrazione. Il ricorso relativo agli esami di Baccalaureato Europeo può essere inoltrato dal candidato, che si ritenga pregiudicato in seguito ad un vizio di forma, al Segretario generale delle Scuole Europee, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di applicazione delle disposizioni concernenti il Baccalaureato Europeo (Rif. 2009-D-519-IT), in vigore dall'anno scolastico 2009/2010.

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