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D.M. MIUR 18.06.2010, n. 138

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. (G.U. 25.08.2010, n. 198)

Art. 20 - Stato giuridico ed economico del personale

1. Il personale in servizio nella Scuola è tenuto a dimorare ad una distanza dalla sede scolastica non di ostacolo al regolare svolgimento dei propri compiti.

2. L'orario di servizio del personale assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con possibilità di incremento, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%.

3. Per quanto concerne le assenze per malattia, le aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, le ferie, i permessi e le assenze, si applicano al personale della Scuola le disposizioni previste dai rispettivi contratti nazionali di lavoro valevoli in area metropolitana.

4. La cessazione dell'incarico prima della scadenza può avvenire su disposizione del dirigente per:

a) riduzione dell'organico della Scuola;

b) rinuncia all'incarico o dimissioni dal servizio;

c) accertata incompatibilità ambientale espressa dal dirigente della Scuola su conforme parere non vincolante del consiglio di amministrazione;

d) valutazione negativa espressa dal dirigente;

e) sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa;

f) assenza dal servizio per malattia superiore a 60 giorni;

g) sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

5. Per le vertenze di lavoro del personale della Scuola, compresi l'arbitrato e la conciliazione, il Foro competente è quello di Parma. La scuola può essere parte in giudizio.

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