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D.M. MIUR 18.06.2010, n. 138

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. (G.U. 25.08.2010, n. 198)

Art. 23 - Selezione del personale

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 115, per il reclutamento del personale docente e non docente unicamente appartenente ai ruoli metropolitani si ricorre alle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. Le procedure selettive sono disciplinate con apposito regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali ed in conformità delle procedure di mobilità seguite dal Ministero degli affari esteri per la destinazione del personale docente ed amministrativo alle Scuole Europee, ai sensi degli articoli 109 (già 105), 111 e 112 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007, capo X.

2. Il regolamento, di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dall'Autorità vigilante, vale a dire dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per il personale scolastico.

3. La procedura per la selezione del personale di «madre lingua» deve assicurare, anche attraverso accordi con le autorità dei paesi dell'Unione Europea interessati, il reclutamento di docenti di elevata professionalità; in particolare, i docenti debbono possedere specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione Europea di provenienza. La conoscenza della lingua italiana o di un'ulteriore lingua veicolare della Scuola (francese, inglese, tedesco) costituisce, a parità di altre condizioni, titolo di preferenza.

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