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D.M. MIUR 18.06.2010, n. 138

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. (G.U. 25.08.2010, n. 198)

Art. 24 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo procapite, espresso in euro, è corrisposto in dodici mensilità ed è comprensivo della tredicesima mensilità.

2. Gli importi comprendono anche il compenso per la sostituzione di docenti che si assentano per un periodo inferiore a 6 giorni, nonchè tutte le attività connesse all'esercizio della funzione docente, ivi compresa l'attività di aggiornamento, di assistenza e sorveglianza degli alunni. Non rientrano nel limite dell'onnicomprensività i compensi dovuti per lo svolgimento di eventuali incarichi aggiuntivi individuati dal comitato tecnico-scientifico ed autorizzati dal consiglio di amministrazione i quali dovranno essere formalmente attribuiti dal dirigente, su proposta dello stesso.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato.

4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata.

5. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

6. Ai docenti di madre lingua straniera, qualora non residenti in Italia, è riconosciuta per una sola volta anche un'indennità di prima sistemazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115, la corresponsione della retribuzione di cui al punto 1 non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Resta fermo il riconoscimento ai soli fini giuridici

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