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D.M. MIUR 18.06.2010, n. 138

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. (G.U. 25.08.2010, n. 198)

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro ed è composto da:

a) un direttore generale del Ministero, anche in quiescenza, designato dal Ministro;

b) un rappresentante dell'EFSA;

c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna;

d) un rappresentante del Comune di Parma;

e) un rappresentante della Provincia di Parma;

f) il presidente dell'associazione dei genitori eletto dagli stessi;

g) un rappresentante del personale della Scuola eletto dallo stesso tra il personale docente e il personale amministrativo tecnico ausiliario;

h) non più di tre rappresentanti dell'imprenditoria locale scelti tra coloro che contribuiscono al finanziamento della Scuola.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale del Ministero, designato dal Ministro.

3. Il segretario capo partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facoltà di invitare, a titolo consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, persone interne alla Scuola, compreso il rappresentante degli studenti in seno al consiglio educativo, o persone esterne alla stessa, le cui competenze tecniche ed esperienze consolidate nei settori di trattazione siano utili alla soluzione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno.

5. È previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di ammi

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