Schema di decreto MIUR 09.06.2010
4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico.
4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.
4.3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di garantire il più razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previe intese con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, per l'anno scolastico
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