Schema di decreto MIUR 09.06.2010
6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.
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