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Schema di decreto MIUR 09.06.2010

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche e educative e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2010/2011.

Art. 8 - Istituzioni educative

8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

8.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonché quelli delle tabelle 3A, 3B, 3C, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla tabella "1". Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "2", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

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