Schema di decreto MIUR 09.06.2010
9.1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.
9.2. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l'eventuale concentrazione di personale inidoneo.
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