Legge 04.06.2010, n. 96
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.".
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