Legge 04.06.2010, n. 96
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.
Art. 4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annual
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