Legge 04.06.2010, n. 96
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:
"a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni".
2. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale";
2) al comma 2, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno".
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