Legge 04.06.2010, n. 96
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;
b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
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