Legge 04.06.2010, n. 96
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, è adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:
1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;
2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;
3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un
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