Legge 04.06.2010, n. 96
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:
a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi";
b) all'articolo 106-bis, primo comma:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale.";
2) nell'ultimo periodo, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "periodo";
c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non speciali
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.