Regolamento INPDAP 17.06.2010
Titolo I - Principi generali
1. Le abitazioni per le quali può essere erogato il mutuo devono essere ubicate sul territorio italiano e non devono avere le caratteristiche di abitazione di lusso, così come definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disponibilità complessive di bilancio annualmente destinate alla concessione dei mutui ipotecari edilizi sono ripartite quadrimestralmente tra le Direzioni Regionali, per il 50%, sulla base del bacino di utenza e, per il restante 50%, sulla base dell'ammontare delle domande di mutuo presentate nell'anno precedente.
3. Le disponibilità non utilizzate in un quadrimestre sono portate in aumento a quelle del quadrimestre successivo. Entro il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre di ogni anno viene pubblicato sul sito internet dell'INPDAP, all'indirizzo www.inpdap.gov.it, l'importo stanziato, per ciascuna Direzione Regionale, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo quadrimestre dell'anno.
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