Regolamento INPDAP 17.06.2010
Titolo I - Principi generali
1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in attività di servizio o pensionati, che vantino un'anzianità di iscrizione e contribuzione alla predetta Gestione non inferiore a tre anni, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il mutuo è concesso per l'acquisto della prima casa:
a) qualora né l'iscritto, né un componente del nucleo familiare, così come specificato nel successivo articolo 4, con lui convivente, siano proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale; il requisito è considerato sussistente nel caso in cui l'interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, ricevute per successione mortis causa e non fruibili perché gravate da diritti reali di godimento;
b) qualora l'iscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dell'immobile in cui risiede, intenda acquistare un'unità abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello dei genitori; tale circostanza deve essere dichiarata dall'iscritto in sede di domanda;
c) qualora l'iscritto, ancorché titolare di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare; tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale; l'iscritto deve, inoltre, documentare di aver acquisito una nuova residenza da almeno un anno
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